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Bonus Vacanze

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Bonus Vacanze 2020
Il decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ha istituito una nuova
agevolazione, per l’anno 2020, in favore delle famiglie con ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) in corso di validità non superiore a 40.000
euro, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico
ricettive, agriturismi e bed & breakfast.
Il bonus può essere fruito a determinate condizioni dal 1° luglio al 31 dicembre
2020 da un solo componente per nucleo familiare ed è riconosciuto fino a un
importo massimo di 500 euro per i nuclei familiari composti da più di due persone.
L’importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a
150 euro per quelli composti da una sola persona.
Le spese devono essere sostenute in un’unica soluzione per i servizi resi da una
singola impresa turistica e documentate con fattura o documento commerciale o
scontrino/ricevuta fiscale, nei quali sia indicato il codice fiscale di chi intende fruire
dell’agevolazione.
Il bonus è fruibile nella misura dell’80% sotto forma di sconto per il pagamento
dei servizi prestati dal fornitore e per il 20% come detrazione di imposta in sede di
dichiarazione dei redditi.
Lo sconto praticato viene recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta
utilizzabile in compensazione senza limiti di importo, attraverso il modello F24. In
alternativa può essere ceduto a terzi, compresi gli istituti di credito e gli
intermediari finanziari.
La presente guida intende fornire le indicazioni utili per richiedere correttamente il
nuovo “bonus vacanze”, illustrando modalità e adempimenti, come precisati dal
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 giugno 2020,
adottato previo parere favorevole dell’Autorità garante per la protezione dei dati
personali, sentito l’Istituto nazionale della previdenza sociale.
Agevolazione
L’agevolazione consiste in un bonus, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020,
destinato al pagamento di servizi offerti – in ambito nazionale – da imprese
turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast abilitati a livello nazionale e
regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
Il bonus, riconosciuto per il periodo d’imposta 2020, spetta nella misura massima
di:
Il bonus è utilizzabile una sola volta da un solo componente del nucleo familiare
anche diverso da chi ha effettuato la richiesta.
Non ci sono vincoli per l’utilizzo: si può scegliere liberamente se utilizzare il bonus
per una vacanza in cui siano presenti tutti i familiari oppure solo alcuni, e non è
necessario che sia presente il soggetto che lo ha richiesto.
Il beneficio spetta per l’80% sotto forma di sconto sull’importo dovuto al fornitore
del servizio turistico e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d’imposta
nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020, che verrà
presentata dal componente del nucleo familiare che ha usufruito dello sconto.
Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente con il
fornitore del servizio turistico che aderisca all’iniziativa e “accetti” il bonus.
ATTENZIONE Il bonus vacanze deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica e, nel caso di corrispettivo dovuto inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile. La stessa persona che ha utilizzato il bonus presso l’operatore turistico e alla quale è intestata la fattura o il documento commerciale o lo scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore può poi fruire della detrazione del 20%, indicando tale importo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020. L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso
ATTENZIONE Il bonus vacanze deve essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica e, nel caso di corrispettivo dovuto inferiore al bonus, lo sconto e la detrazione sono commisurati al corrispettivo e il residuo non è più utilizzabile. La stessa persona che ha utilizzato il bonus presso l’operatore turistico e alla quale è intestata la fattura o il documento commerciale o lo scontrino/ricevuta fiscale emesso dal fornitore può poi fruire della detrazione del 20%, indicando tale importo nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020. L’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non può essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso